Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
"Lo statuto di Fondazione Iuav all’art. 4 lettere b) e g) prevede che l’ente possa promuovere e sostenere finanziariamente le attività didattiche, formative e di ricerca dell’Università Iuav di Venezia e promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni, ma patrocinati dallo stesso Ateneo."
decreto legislativo n. 33 del 2013
art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.